Al Dirigente dell’Ust di Lucca
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Lucca
Ai Dsga Scolastici della provincia di Lucca
UTILIZZO PART-TIME PERSONALE SCUOLA
Viste le numerose richieste , pensando di fare cosa gradita ed utile , vi allego due “Orientamenti Applicativi” dell’ARAN relativi alla legittimità di effettuare Part-time alternando periodi a zero ore a periodi ad orario intero (e viceversa). I pareri ARAN, a mio avviso, sono anche importanti per i supplenti che lavorano a tempo pieno per ridotti periodi, in quanto sono da considerare in part-time su base annuale, al limite: supplente con contratto di sei mesi ad orario pieno, può essere considerato in part-time al 50% su base annua e pertanto, può svolgere una seconda attività lavorativa, anche subordinata, purché risulti compatibile con l’orario scolastico. Ovviamente, se allo scadere del contratto temporaneo fosse oggetto di altro contratto temporaneo di lavoro nella scuola che fa superare la percentuale massima consentita (50%), dovrebbe: o rinunciare all’altra attività lavorativa o rinunciare al nuovo contratto nella scuola (risultando incompatibili per superamento della quota massima di part-time).
Altro esempio: un docente supplente di scuola secondaria con contratto dal 1° sett. al 30 giugno (10 mesi =300 giorni su 360) con orario ridotto di 10 ore su 18 è comunque in part-time inferiore al 50%, infatti: 300/360 = 83,33% e 10/18 = 55,55%, da cui 83,33%*55,55%= 46,29% Ok!.
I suddetti pareri ARAN sono stati integrati e aggiornati dalla Flc Cgil con delle note.
Allego, inoltre, anche un “programmino” con cui si possono calcolare le suddette percentuali, inserendo i periodi e gli orari delle supplenze temporanee.
Il programma serve per verificare se un docente o ATA (con particolare riferimento ai supplenti) può o meno esercitare una seconda attività lavorativa, anche di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come sapete la seconda attività lavorativa si può comunque esercitare (docenti e ATA) se il lavoratore, anche se a tempo determinato, ha un contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tale da non superare il 50% dell’orario ordinario (tempo pieno) (*). Tale percentuale si misura in tre modi:
1) verticale, quando lavora tre giorni ad orario pieno su sei settimanali;
2) orizzontale, quando lavora 6 giorni su 6 settimanali, ma con orario giornaliero ridotto;
3) misto, quando é previsto un mix tra il caso 1 e il caso 2.
Il part-time misto merita alcune ulteriori precisazioni.
Per il personale docente, stanti i particolari vincoli legati all’attività didattica e all’intreccio con gli orari degli altri insegnanti, il part-time é quasi sempre del tipo misto. Esempio: docente di scuola secondaria con 4 giorni lavorativi su sei con part-time di 12 ore su 18 settimanali: 1° giorno 2 ore; 2° giorno 4 ore, 3° e 4° giorno 3 ore. E’ ovvio che, in tale esempio, non può svolgere altre attività lavorative, superando le 9 ore settimanali (**).
Nel part-time misto é ricompreso anche quello c.d. “periodico”, cioè il contratto di part-time che può prevedere anche periodi più o meno lunghi di totale assenza della prestazione lavorativa (casi che si verificano soprattutto tra il personale ATA). Esempio: ATA con 8 mesi lavorativi e 4 mesi non lavorativi; negli otto mesi lavorativi il dipendente può svolgere l’orario pieno o un orario ridotto tale da non far scendere la percentuale sotto il 50% (minimo consentito); pertanto, negli 8 mesi lavorativi l’orario settimanale potrebbe essere di 27 ore; in tale caso la percentuale media sarebbe proprio pari al 50%! (verificare i dati con il programma allegato).
Al limite tale tipologia di part-time può prevedere 6 mesi lavorati a tempo pieno e 6 mesi non lavorativi (corrisponde ad un part-time medio del 50% ed quivalente a 12 mesi lavorati con orario ridotto al 50%)).
I supplenti (esclusi gli annuali) si trovano proprio in tale casistica. Infatti, ad esempio, un docente di scuola secondaria con contratto fino al 30 giugno (10 mesi lavorativi su 12) può svolgere un seconda attività lavorativa se il suo orario settimanale non supera le 10 ore. Infatti, con 11 ore settimanali dal 24 giugno supererebbe la percentuale media del 50%; anche se, in tale esempio, il dirigente potrebbe “chiudere un occhio” per il rimanente breve periodo fino al 30 giugno (lo “sforamento” sarebbe minimo).
Per quanto concerne, invece, più supplenze brevi, queste permettono sempre lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, allorchè, in corso d’a.s., la “media ponderata” dell’orario (rapportato alla durata dei singoli contratti) non eccede il 50%. Pertanto, bisogna verificare, prima dell’accettazione di ogni nuova supplenza, se nel corso di questa si supera o meno tale soglia e, nel caso in cui ciò avvenga, il supplente o non accetta il nuovo contratto (pur di mantenere l’altra attività) o cessa di svolgere l’attività lavorativa extra scolastica: con il programma allegato questi “parametri” sono facilmente verificabili!, come nell’esempio svolto nel programma stesso.
Raccomando l’uso interno del programma, da non divulgare ad altri soggetti.
(*) Ovviamente bisogna sempre verificare la compatibilità di fatto in relazione agli orari lavorativi, per cui il lavoro extra scolastico non può determinare “disfunzioni” nello svolgimento delle attività istituzionali.
(**) Ricordo che il solo personale insegnante, anche ad orario pieno, può svolgere anche altre attività purché di tipo “professionale” (senza subordinazione) e tali da portare arricchimento alla sua professionalità di docente.
Distinti Saluti
Lucca 21/09/2026
Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri
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Antonio Mercuri
Segretario Generale FLC CGIL – Lucca
cell.348/887 63 63
e-mail lucca@flcgil.it
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